Pagamenti, bonifici, prelievi e versamenti sul conto corrente possono generare conflitti con il Fisco. Il più delle volte, l’Agenzia delle Entrate presume che gli spostamenti di denaro possano nascondere redditi non dichiarati e così avvia una procedura di contestazione. Il contribuente è obbligato a difendersi per evitare di versare imposte e sanzioni. Ma non sempre le presunzioni del Fisco sono legittime. Qui di seguito, vedremo alcune sentenze che indicano, in caso di operazioni bancarie, quando l’accertamento fiscale è illegittimo.
Il nostro discorso coinvolge i conti correnti intestati a privati e professionisti. Sono quindi inclusi i lavoratori dipendenti, i pensionati, i titolari di reddito di lavoro autonomo, i disoccupati. Invece, per i redditi d’impresa vigono regole più severe. Ma procediamo con ordine.
• 1 Prelievi di consistenti somme di denaro
• 2 Versamenti sul conto corrente
• 3 Bonifici e giroconti
Prelievi di consistenti somme di denaro
I prelievi di somme dal conto corrente, anche se cospicue, non possono rappresentare un indizio di evasione laddove il conto sia utilizzato dal contribuente anche per fini personali e qualora egli dimostri che i prelevamenti sono compatibili con il proprio tenore di vita. A tanto è arrivata la Cassazione che ha, con ciò, definito la profonda differenza tra i privati e gli imprenditori. Solo per questi ultimi infatti sussiste l’obbligo di motivare i prelievi dal conto corrente se superiori a mille euro giornalieri o cinquemila euro mensili.
In questo senso, i professionisti (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, ecc.) vengono equiparati ai privati in quanto non sono tenuti a una contabilità separata per quanto attiene ai redditi derivanti dal lavoro.
Versamenti sul conto corrente
Al contrario dei prelievi, i versamenti di contanti sul conto corrente possono essere oggetto di accertamento da parte del Fisco. La legge attribuisce all’Agenzia delle Entrare il diritto di presumere che tali somme costituiscono reddito imponibile, salvo prova contraria (necessariamente documentale) fornita dal contribuente.
Quest’ultimo quindi deve essere sempre pronto a dimostrare la provenienza del denaro, se non indicato nella dichiarazione dei redditi. Il che significa che, per vincere la presunzione della natura reddituale di tali somme, sarà necessario fornire la prova che le stesse provengono da redditi esenti (ad esempio, risarcimenti, vendite di beni usati, disinvestimenti o donazioni) o già tassati alla fonte (ad esempio, vincite al gioco). Sempre la Cassazione ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non può presumere che i versamenti sul conto corrente costituiscano compensi non dichiarati qualora si dimostri che le somme accreditate rappresentino delle donazioni da parte di familiari abbienti.
Bonifici e giroconti
I bonifici ricevuti da terzi, anche se eseguiti da familiari ed a titolo di donazioni, vanno sempre giustificati, salvo nel caso in cui si tratti di familiari conviventi. Per questi ultimi, infatti, vige una presunzione di reciproca assistenza. Tuttavia, nulla toglie che l’Agenzia delle Entrate possa ritenere che sussista un’ipotesi di intestazione fittizia del conto quando vi siano ricorrenti movimentazioni da un conto in favore dell’altro. È ad esempio il caso del contribuente che apra un conto corrente a nome della moglie ove far confluire tutti i redditi non dichiarati per poi bonificare tali somme sul proprio conto.
La giustificazione va fornita con prova documentale scritta. A riguardo, la Commissione tributaria di Milano ha stabilito che la semplice documentazione bancaria non è sufficiente. Sarà quindi più opportuno munirsi di una scrittura privata autenticata o registrata all’Agenzia delle Entrate. In essa, dovrà essere chiarito che il bonifico viene eseguito a titolo di donazione o per altro scopo (ad esempio, rimborso spese, prestito, ecc.).
Quanto invece ai bonifici ricevuti da familiari non conviventi c’è sempre l’obbligo di giustificazione non sussistendo per questi la presunzione di reciproca assistenza in virtù del legame di coabitazione.
Art. tratto da “La legge per tutti” gennaio 2021
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